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Il Lunedì ... al Lavoro in Sicurezza

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RLS: la sua figura all'interno dell'industria 4.0

Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008, il RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, è quella persona che viene eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto riguarda gli aspetti legati alla salute e sicurezza durante lo svolgimento della propria attività.

La funzione di controllo è legata anche a determinati fondamenti normativi, ad esempio l’art. 46 della Costituzione sul diritto dei lavoratori di collaborare alla gestione delle aziende così come l’articolo 9 della legge del 20 maggio del 1970 che sancisce il diritto dei lavoratori attraverso la funzione dei propri rappresentanti di controllare la corretta applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

La figura dell’RLS
Importante è ricordare come la figura dell’RLS individuato anche all’interno dell’ordinamento dell’Unione Europea con la direttiva 89/391/CE, è una figura necessaria per l’interesse pubblico alla tutela di salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro e può assumere la veste di:
• RLS aziendale;
• RLS territoriale o di comparto;
• RLS di sito produttivo.

Le funzioni dell’RLS
Nell’articolo 50 vengono indicate le attribuzioni del RLS, ricordando che le modalità dell’esercizio sono stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale. 
Le prerogative restano le stesse sia per RLS aziendale che RLST, inoltre:
• alcune vengono indicate come vere attribuzioni/funzioni;
• altre sono diritti/poteri funzionali alle prime;
• presenti sono i doveri e responsabilità così come le tutele e garanzie;
• Tra le funzioni partecipative ritroviamo quelle sul diritto di informare e diritto di consultazione.

Non bisogna naturalmente dimenticare che l’RLS non dispone di alcun potere decisionale finale, infatti egli è interlocutore del datore di lavoro e di altri soggetti, tuttavia non deve esserci un’interpretazione restrittiva delle sue attribuzioni.

Ma quali sono i diritti di informazione? 
Basta andare ad analizzare i suddetti articoli:
• Articolo 50, co. 1, lett. e): indica la ricezione di informazioni e documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione relative alle sostanze e alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;
• Articolo 50, co. 5: in caso di appalto, l’RLS del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del DUVRI;
• Articolo 50, co. 1, lettera f): riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.

E i diritti di consultazione?
La consultazione è una forma di partecipazione debole, il diritto del consultato va ad esprimere un parere preventivo di cui il consultante potrebbe anche non tenere conto, l’RLS ha il diritto di essere consultato in tutta una serie di materie e con riferimento a determinate decisioni aziendali:
• “art. 50, co. 1, lett. a): è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi ed all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in azienda” (o u.p., unità produttive). “La valutazione resta una responsabilità ed una prerogativa esclusiva del datore di lavoro”;
• lett. c): “è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al SPP, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e sulla designazione del medico competente (attribuzione nuova!);
• lett. d): è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 37 TU (f. dei lavoratori e dei loro rappresentanti): attribuzione ‘nuova’! Prima del 2008 riferita solo agli addetti alle emergenze;
• lett. i): in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, ‘di norma’ viene sentito e può formulare osservazioni;
• lett. l): ha diritto di partecipare alla riunione periodica di cui all’art. 35 TU (che si svolge nelle aziende o u.p. con più di 15 dipendenti tra datore, RSPP, medico competente, RLS). Nel corso della riunione il datore sottopone all'esame dei partecipanti, tra l’altro, il DVR”.

Ed il suo rapporto con il Documento di Valutazione dei rischi (DVR)?
Secondo l’articolo 50, co. 4, il RLS ha diritto di ricevere su richiesta una copia del DVR così come, secondo l’art. 18 co. 1, lett. n-o, il datore di lavoro e eventuali dirigenti devono dare la possibilità ai lavoratori di verificare, tramite l RLS, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consegnare tempestivamente al RLS copia del DVR e consentirgli di accedere ai dati sugli infortuni sul lavoro. L’art. 18, come modificato nel 2009 specifica che la consegna del documento può avvenire anche mediante supporto informatico.

Articolo tratto dal documento “ Le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”, a cura di Elena Pasqualetto (Associato di Diritto del Lavoro, Università degli Studi Padova), intervento al convegno “Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ai tempi dell’industria 4.0 Quale ruolo? ".

Facciamo il nostro ... e con il nostro, proviamo ad aiutare il prossimo ...

V.V.C.


Autore: Sandro Podda 20 marzo 2023
Oggi pubblichiamo l'art.90, un articolo molto importante dove vengono riportati gli obblighi del Committente o Responsabile dei Lavori. All'interno di questo articolo viene descritta la responsabilità di queste figure nei cantieri, nella speranza che questo articolo aiuti i committenti a responsabilizzarsi maggiormente e a nominare sempre le figure idonee per ogni cantiere. Di seguito riportiamo i paragrafi dell'art.90 del D.Lgs. 81.08: 1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro. 1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista. 2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, prende in considerazione i documenti di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b). 3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. 4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98. 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. 6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere. 8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4. 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo: a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva123, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ALLEGATO XVII; b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’ALLEGATO XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b). 10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente. 11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori. Facciamo il nostro ... e con il nostro, proviamo ad aiutare il prossimo ... S.P.
Autore: Sandro Podda 23 febbraio 2023
Gli elementi divisori costituiscono oggi il perfetto elemento centrale di ogni ambiente. Gli stessi permettono di dare vita ad un ambiente, dando la possibilità di arredare con stile entrambe le aree che separano, creando, con un semplice arredo, due atmosfere diverse, lasciando le stesse parzialmente collegate. I divisori decorativi possono servire a creare un angolo riservato in ambienti più grandi, oppure fungere da semplice accessorio elegante, soluzioni che si utilizzano molto spesso nei locali commerciali. Nei ristoranti, possono essere utilizzati come separazione tra zone di somministrazione e zone di vendita diretta al pubblico, o semplicemente per allestire in modo differente, con atmosfere ed ambientazioni diverse, la zona del ristorante, creando con un arredo di stile nuove zone da poter affittare per eventi privati. Con una buona idea e un buon studio degli spazi si possono trovare soluzioni che ti permetteranno di godere al meglio i tuoi ambienti. Per info e preventivi contattateci … il design è … ciò che noi siamo e ciò che noi facciamo … S.P.
Autore: Studio23Design.it 7 giugno 2021
Ripresa delle attività economiche e sociali: pubblicata l'Ordinanza che recepisce linee guida Conferenza delle Regioni In questa fase di buone notizie riguardo ai contagi e alla situazione dell’emergenza COVID-19, con alcune Regioni in “zona bianca”, è normale che si susseguano gli aggiornamenti anche degli indirizzi operativi approvati e pubblicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Indirizzi operativi che voglio favorire, attraverso idonee misure di prevenzione e contenimento per l’emergenza COVID-19, una dinamica ripresa delle attività economiche e ricreative compatibilmente con la tutela della salute di utenti e lavoratori. Linee guida che sono poi trasmesse al Presidente del Consiglio e al Ministro della Salute per essere adottate con Ordinanza in attuazione dell’articolo 12 del nuovo Decreto-legge 65/2021 recante “Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. La Conferenza delle Regioni ha dunque pubblicato, dopo la precedente del 20 maggio 2021, una nuova versione delle "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" con qualche modifica e con la novità che il documento è allegato all’Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021. clicca qui per scaricare il testo completo Segnaliamo una particolare novità nelle premesse delle linee guida (rispetto alla precedente versione). Al punto 7 si indica che “per tutte le attività di cui al presente documento devono essere usati da parte dei lavoratori dispositivi di protezione delle vie aeree finalizzati alla protezione dal contagio e deve essere obbligatoria la frequente pulizia e igienizzazione delle mani. Resta inteso che devono essere usati, da parte dei lavoratori, i dispositivi di protezione individuale previsti in base ai rischi specifici della mansione, in adempimento agli obblighi di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008”. Veniamo dunque alla pubblicazione del Ministero della Salute della Ordinanza del 29 maggio 2021 con la quale si indica che “ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, le attività economiche e sociali devono svolgersi nel rispetto delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali», elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, come definitivamente integrate e approvate dal Comitato tecnico scientifico, che costituiscono parte integrante” dell’ordinanza stessa. Finalmente si intravede la possibilità di avviare tutte le attività in sicurezza, fatto essenziale per poter rifar partire l'economia e l'Italia. Facciamo il nostro ... e con il nostro, proviamo ad aiutare il prossimo ... S.P.
Autore: Studio23Design.it 31 maggio 2021
Il supplemento ordinario n.2 della Gazzetta Ufficiale pubblicato il 15 gennaio 2021, nell'Allegato 13, riproduce il protocollo Condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri. L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazione operative finalizzate a incrementare nei cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Tali misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere. Clicca qui per scaricare il testo completo Facciamo il nostro ... e con il nostro, proviamo ad aiutare il prossimo ... S.P.
Autore: Studio23Design.it 10 maggio 2021
Di seguito l'estratto relativo alle somministrazione estrapolato dalle Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali RISTORAZIONE E CERIMONIE Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l’attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all’interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione). Le misure di seguito riportate, se rispettate, possono consentire lo svolgimento sia del servizio del pranzo, che della cena. RISTORAZIONE ▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. ▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura >37,5 °C. ▪ Rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno. ▪ Adottare misure al fine di evitare assembramenti al di fuori del locale e delle sue pertinenze. ▪ Negli esercizi che somministrano pasti, privilegiare l’accesso tramite prenotazione e mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato per un periodo di 14 giorni. E’ comunque consentito l’accesso, anche in assenza di prenotazioni, qualora gli spazi lo consentano, nel rispetto delle misure di prevenzione previste. In tali attività non possono essere continuativamente presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere; ▪ In tutti gli esercizi: - disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio) e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all’aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors), ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tali distanze possono essere ridotte solo con barriere fisiche di separazione. - i clienti dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo; - favorire la consultazione online del menu tramite soluzioni digitali, oppure predisporre menu in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l’uso, oppure cartacei a perdere; - al termine di ogni servizio al tavolo, assicurare pulizia e disinfezione delle superfici. ▪ Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio). ▪ Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici, dehors), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro. ▪ Per la consumazione al banco assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio), ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. ▪ È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In particolare, la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l’accesso al buffet. ▪ Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti, prima di ogni servizio al tavolo. ▪ E’ obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria. ▪ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo. ▪ Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra giocatori dello stesso tavolo e di almeno 1 metro tra tavoli adiacenti (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio). Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi. CERIMONIE Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate e dei protocolli adottati per lo svolgimento dei riti (religiosi e civili), le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per i banchetti nell’ambito delle cerimonie (es. matrimoni) ed eventi analoghi (es. congressi). ▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare durante l’evento. ▪ Mantenere l’elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni. ▪ Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso alla sede dell’evento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita. ▪ Disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio) e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all’aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors), ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tali distanze possono essere ridotte solo con barriere fisiche di separazione. ▪ Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (es. giardini, terrazze), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro. ▪ Assicurare adeguata pulizia e disinfezione degli ambienti interni e delle eventuali attrezzature prima di ogni utilizzo. ▪ Gli ospiti dovranno indossare la mascherina negli ambienti interni (quando non sono seduti al tavolo) e negli ambienti esterni (qualora non sia possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro). Il personale di servizio a contatto con gli ospiti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti. ▪ È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per gli ospiti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per ospiti e personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In particolare, la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l’accesso al buffet. ▪ Per eventuali esibizioni musicali da parte di professionisti, si rimanda alle indicazioni contenute nella scheda specifica. In ogni caso devono essere evitate attività e occasioni di aggregazione che non consentano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro. ▪ E’ obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni. l In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria. ▪ Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti. Linee guida che ci consentono di riaprire in sicurezza nel rispetto proprio e del prossimo. Facciamo il nostro ... e con il nostro, proviamo ad aiutare il prossimo ... S.P.
Autore: Sandro Podda 3 maggio 2021
La Conferenza delle Regioni ha pubblicato l’aggiornamento del 28 aprile 2021 delle linee guida per la ripresa delle attività lavorative durante l’emergenza COVID-19. Le “Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” del 28 aprile 2021, che “tengono conto delle disposizioni del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021 e sono adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020”, sono in continuità con le precedenti Linee Guida. Gli indirizzi contenuti nelle precedenti edizioni “sono stati integrati con alcuni nuovi elementi conoscitivi, legati all’evoluzione dello scenario epidemiologico e delle misure di prevenzione adottate, anche in un’ottica di semplificazione”. Inoltre nel documento “si è ritenuto più utile rimarcare le misure di prevenzione sicuramente efficaci, in luogo di misure che, pur diffusamente adottate, non aggiungono elementi di maggiore sicurezza”. Inoltre con lo stesso obiettivo di semplificazione sono stati accorpati molteplici settori economici e ricreativi in macro-aree, affini per profilo di rischio o per attività (le precedenti versioni riportavano molti più ambiti lavorativi e ricreativi). Clicca qui e scarica le linee guida del 28/04/2021 Facciamo il nostro ... e con il nostro, proviamo ad aiutare il prossimo ... S.P.
Autore: Studio23Design.it 22 marzo 2021
Il giudizio di idoneità/Inidoneità del lavoratore alla mansione è espresso dal Medico Competente sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui all’Art. 41 c. 2 del D.lgs. 81/2008. Il lavoratore può chiedere al medico competente di accertare la compatibilità della mansione svolta con il proprio stato di salute. L’art. 41 del Decreto Legislativo n. 81/2008 prevede che il medico competente ha il compito di effettuare la sorveglianza sanitaria che comprende: • visita medica preventiva finalizzata a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; • visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, se non prevista dalla normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno, ma può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; • visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; • visita medica in occasione del cambio della mansione per verificare l’idoneità alla mansione specifica; • visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa; • visita medica preventiva in fase preassuntiva; • visita medica precedente alla ripresa del lavoro, dopo un’assenza per motivi di salute superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione. Scarica file del testo riassuntivo con riportati tutti i riferimenti normativi relativi all'Idoneità dei Lavoratori Facciamo il nostro ... e con il nostro, proviamo ad aiutare il prossimo ... V.V.C.
Autore: Studio23Design.it 18 marzo 2021
Come si progetta un locale? La risposta dovrebbe essere semplice e sintetica, ma non è realmente così. Progettare un locale in modo corretto e conforme alle richieste ed esigenze di un cliente, comporta un notevole dispendio di tempo ed energie, in quanto non sempre si colpisce subito nel segno ... e non sempre il cliente riesce ad esprimerti i suoi desideri e le sue reali esigenze fino a che non vede realizzato un render di dettaglio. Fase 1 La fase 1 è il sopralluogo nei locali, dove è possibile capire realmente come è strutturato l'immobile, visionare eventuali punti critici, punti di pregio ed altre caratteristiche del fabbricato che ti consentano di progettare al meglio il locale (vedi la presenza di scarichi in un punto invece che in un altro, o una vetrata in zona panoramica anzi che in una via secondaria); Fase 2 Discutere con il cliente per tentare di estrapolare tutte le nozioni possibili che ti saranno utili in fase progettuale. Cosa importare è sapere cosa realmente fa, cosa realmente vuole vendere ed identificare il suo cavallo di battaglia, o meglio il suo prodotto tipico che è il marchio del locale, che in fase progettuale noi dovremmo tirar fuori in modo da dare un'identità unica al locale; Fase 3 Studio in pianta e rielaborazione grafica del rilievo. Ridisegniamo tutto, posizioniamo gli arredi, studiamo la funzionalità di una cucina, di un laboratorio, dell'area vendita, insomma, nel rispetto delle normative vigenti in materia, settore igienico sanitario ed edilizia, progettiamo un locale conforme alle normative; Fase 4 Una volta tirata fuori la planimetria del locale, quello che si deve fare è buttare giù uno schizzo a mano e studiare una tavola dei materiali, intervento necessario per dar vita ad un progetto, far capire l'idea che si sta per realizzare e soprattutto, dare a noi la possibilità di capire veramente se un'idea funziona o meno; Fase 5 Dopo la discussione con il cliente, capiti eventuali limiti progettuali, info su nuove richiese e necessità, discussi i colori e le caratteristiche e dimensionamento degli arredi in base alle esigenze del cliente, si realizza un render realistico, identificando le viste chiave e le zone che daranno l'anima al locale, con lo studio dei complementi di arredo, degli allestimenti, delle strutture, dei colori ... insomma disegnando da capo un locale in ogni suo piccolo dettaglio; Fase 6 Consegna degli elaborati al cliente, discussione sugli stessi e, una volta approvato il tutto, realizzazione degli esecutivi dettagliati di ogni singolo complemento di arredo, dalla pavimentazione, alla carta da parati, al mobile di servizio, fino ad arrivare a tavoli, sedie ed illuminazione, insomma un elenco dettagliato di ogni complemento di arredo presente nel locale, utile e necessario per preventivare il costo finale di un locale. Fase 7 Buon lavoro!! Realizzate le tavole di progetto ci divertiremo in cantiere a studiare ogni dettaglio del locale in modo da realizzarlo come da progetto. Una bella avventura ma che darà sicuramente i frutti. Fase 8 WOW!!! Il locale è finito, ora si inizia la nuova avventura!! Per info e preventivi contattateci … il design è … ciò che noi siamo e ciò che noi facciamo … S.P.
Autore: Studio23Design.it 8 marzo 2021
ll Decreto Legislativo 81/08, coordinato con il D.Lgs.106/2009, oltre a fornire un vero e proprio “Codice della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro”, fornisce anche indicazioni ben specifiche per quanto riguarda la formazione specifica del Dipendente e del Datore di Lavoro. Il Testo Unico inoltre fornisce un vero e proprio vademecum, affinato successivamente dall' "Accordo Stato Regioni Stato Regioni del 7 Luglio 2016", sulla durata della Formazione sulla sicurezza sul lavoro e il successivo Aggiornamento con l'obiettivo di ridurre i rischi che i lavoratori incorrono nello svolgimento delle loro attività. All'interno della tabella che proponiamo poco sotto, andiamo a riassumere alcuni punti dei corsi previsti dal D.Lgs. 81/08. Nello specifico troverete indicazioni sulla validità dei corsi, la frequenza degli aggiornamenti e alcune note utili al Datore di Lavoro. clicca qui per scaricare la tabella Facciamo il nostro ... e con il nostro, proviamo ad aiutare il prossimo ... V.V.C.
Autore: Studio23Design.it 1 marzo 2021
Una guida elaborata dall’ATS Milano fornisce informazioni sulle misure a cui si devono attenere le imprese in questo periodo di emergenza. Focus sulla sanificazione e sull’effettuazione di test sierologici anticorpali e test antigenici rapidi. A fornire alle imprese alcune informazioni sulle precauzioni e misure a cui si devono attenere in questo periodo di emergenza è, ad esempio, un documento regionale prodotto dall’ ATS della Città Metropolitana di Milano e dal titolo “Piccola guida alla ripresa del lavoro nelle aziende non sanitarie o socio-sanitarie in emergenza covid-19”. Il documento che viene fornito in diverse lingue (italiano, inglese, rumeno, albanese, arabo) riporta indicazioni tratte dal “ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, nella versione del 24 aprile 2020, dalle circolari del Ministero della Salute e dalla normativa regionale lombarda. Nell’articolo troverete alcuni punti in particolare sui quali consigliamo di doverci soffermare: Le informazioni generali sulle misure generali di prevenzione; Le indicazioni sulla pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro; L’effettuazione di test sierologici anticorpali e test antigenici rapidi; Lavorare in sicurezza in tempo di pandemia; Informazione ai lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione dal rischio biologico causato da virus. In questo link potrete scaricare e visionare la guida nella lingua che prediligete https://www.ats-milano.it/portale/EMERGENZA-CORONAVIRUS/PREVENZIONE-PER-LE-IMPRESE Facciamo il nostro ... e con il nostro, proviamo ad aiutare il prossimo ... S.P.
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